Statuto

Pubblicato: Mercoledì, 30 Marzo 2016 Scritto da ASD SanGiu Stampa

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANGIU

Articolo 1 - Denominazione e sede.

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dall’Art. 18 della Costituzione Italiana e dagli artt. 36 e ss. del Codice civile nonché dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive integrazioni e/o modificazioni, un’associazione denominata “A.S.D. SANGIU” contenitore associativo a finalità sportiva dilettantistica. L’Associazione ha sede legale in Via Augusto Murri, 74 - 40137 Bologna (BO), ed è rappresentata ed amministrata secondo le disposizione contenute nel presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che l’Associazione adottasse per il  miglior raggiungimento delle finalità associative. L’Associazione potrà costituire sezioni distaccate, secondarie e/o operative sia in Italia che all’Estero. Ogni modifica di indirizzo non prevede nuova registrazione del presente statuto. La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni, anche se richieste e previste dalla Legge,  previa delibera dell’Assemblea in forma Straordinaria.

Articolo 2 – Durata.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria.

Articolo 3 – Scopi.

L'Associazione ha connotazione indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel rispetto della normativa vigente in materia di associazionismo sportivo nonché dell’art. 90 Lg. 289/2002 le finalità dell’Associazione sono di consentire ai suoi affiliati, presenti e futuri:

- la pratica di ogni attività sportiva dilettantistica indoor/outdoor e di ogni altra ad essa assimilabile, in forma individuale e/o collettiva e/o competitiva secondo le norme ed i regolamenti ludico-sportivi applicabili in conformità con le norme e direttive del C.O.N.I. e del C.I.O. nonché degli Statuti e Regolamenti delle F.S.N. e D.S.A. o degli Enti di Promozione Sportiva cui si affiliasse, che sono espressamente riconosciuti ed accettati con il presente Statuto, anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni Pubbliche e/o Private sia di Diritto Italiano che Estere aventi analoghe/affini finalità sportive e purché nel rispetto di ogni legge, regolamento e norma in generale dello Stato Italiano e, in caso di pratica sportiva all’Estero, delle norme da esso  riconosciute, che potessero anche indirettamente applicarsi;

- per l’attuale specificità dell’Associazione, ma senza che ciò costituisca limitazione alcuna, verranno promosse, praticate e diffuse, anche ai fini del loro apprendimento, tutte le attività sportive che possano essere sviluppate compatibilmente con le strutture disponibili e tenuto conto delle peculiarità del territorio ove opera il sodalizio. Così, a mero titolo esemplificativo, verranno sviluppati gli soprt invernali (sfruttando il contesto appeninico Bolognese) quali lo sci (in tutte le sue forme e discipline) ed gli sport aquiatici e velici (anche sfruttando il contesto della Riviera Emilano-Romagnola), la pallacanestro (Basket), il calcio, la danza, in ogni sua forma ed espressione, nonché tutte le discipline ad esse correlate;

- la partecipazione e/o l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sia competitivi che non competitivi, di tornei e campionati, senza limiti e preclusioni, purché su base di norme e regolamenti non contrari allo sport e ad eventuali altre norme in materia come previste dal C.O.N.I. e/o  F.S.N., D.S.A. o Ente di Promozione Sportiva cui si affiliasse;

- lo sviluppo e la diffusione delle suindicate attività in favore dei propri associati anche con specifica attività didattico/formativa, con corsi interni di formazione e/o di aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali o di specificità, anche in questo caso coordinandosi, se possibile e/o necessario con altre Associazioni e/o Organizzazioni Pubbliche e/o Private sia di Diritto Italiano che Estere, aventi analoghe/affini finalità e/o disponibili ad accogliere tra le loro l’attività sportiva dilettantistica come sopra definita;

- l’informazione in favore degli associati per condividere notizie ed opportunità in merito a progetti di promozione sportiva, utilizzando ogni mezzo idoneo allo scopo, nessuno escluso, purché non con-trario alla Legge, all’Ordine Pubblico ed al Buon Costume. L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti;

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività;

Articolo 4 – Modalità di perseguimento degli scopi  associativi.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione potrà avvalersi di ogni strumento e risorsa disponibili purché non contrari alla Legge, all’Ordine Pubblico e al Buon Costume. Senza che ciò sia limitativo e purché strumentale al raggiungimento delle finalità associative, potranno essere strutturate direttamente e/o indirettamente in favore degli associati le più ampie attività con lo scopo di svolgere e/o propagandare le finalità associative citate senza limiti e/o preclusioni. In particolare e senza che ciò costituisca elencazione esaustiva potranno essere:

- organizzati allenamenti, gare, tornei, campionati, siano essi competitivi che non competitivi, purché su base di norme e regolamenti non contrari allo sport in generale e riconosciuti, ora per allora, dai competenti organismi sportivi sia in Italia che all’estero;

strutturati corsi didattici e/o di approfondimento;

- realizzati prodotti editoriali e/ multimediali inclusi i siti internet;

- somministrati cibi e bevande di ogni tipo in particolare di supporto fisiologico nel rispetto del dettato normativo ed, in particolare, dal D.P.R. 235/2001 e di ogni altra norma in materia;

- svolte operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività, anche commerciale di sponsorizzazione e/o promo - pubblicitaria, compatibile con le disposizioni di cui all’art. 90 L. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni;

- gestiti e/o manutentati impianti e/o immobili e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività associative, nessuna esclusa, siano dette attività svolte in forma disgiunta che tra loro congiuntamente;

- organizzati eventi in forma di trasferte, viaggi e/o soggiorni turistici a valenza sportiva;

Articolo 5 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo, e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Presidente il quale la deve sottoporre a ratifica del  Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Per lo svolgimento delle attività, se richiesto dalla Legge e/o per ragioni cautelative, agli Associati potrà essere richiesto di presentare specifica certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva avente validità di almeno un (1) anno dal rilascio. In ogni caso, per la corretta applicazione delle condizioni di polizza assicurativa sia dell’Associazione che degli Associati, questi svolgeranno le attività che la prevedono sempre e solo con l’autorizzazione che sarà, di volta in volta e previa richiesta, rilasciata dagli Organi Associativi.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci.

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. L’associato minorenne ha diritto di voto che, tuttavia, potrà essere esercitato validamente solo dalla persona esercente su di lui la potestà. Parimenti il minore, a mezzo suo rappresentante, potrà operare la delega del diritto al voto ad altri associati, così come potrà ricevere la delega da un altro associato. Al solo associato maggiorenne è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 14. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale. Tutti gli Associati  sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente articolo, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del presente articolo sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.

Articolo 8 - Organi sociali.

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea Generale degli associati;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea.

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.  L’Assemblea delibera sui punti contenuti all’ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno 1/5 (un quinto) degli associati e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, mentre in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Partecipazione all’Assemblea.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale, od ogni altro mezzo idoneo allo scopo, l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Con-tro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’Assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) elezione degli organi sociali elettivi decaduti;

d) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità assembleare.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo plurisoggettivo composto, sempre in numero dispari, da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) componenti compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’Assemblea degli Associati ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Se-gretario con funzioni anche di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Coloro i quali all’interno del Consiglio non ricoprono le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere vengono considerati Consiglieri Ausiliari. Ad essi è dato il compito di coadiuvare il Consiglio recependo le osservazioni e le proposte degli associati nonché, se necessario, assumendo ruoli tecnici per il miglior svolgimento delle attività associative primarie.

Articolo 15 – Dimissioni e impedimento.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente di durata non superiore ad un (1) un anno, lo stesso sarà sostituito dal Vice-Presidente. Nel caso di dimissioni del Presidente, o se l’impedimento è superiore ad un (1) anno, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni senza l’Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è in-vestito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertan-to al Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’Assemblea;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 18 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, nel caso ricopra anche la funzione di  Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e della predisposizione di tutta la documentazione contabile che, ora per allora si rendesse necessaria, e comunque prevista dalla legge (a titolo meramente esemplificativo Modello EAS), nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 21 Il rendiconto.

Il Presidente, con l’ausilio del Tesoriere, deve effettuare la redazione del progetto di rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e, successivamente, all’approvazione finale dell’Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Ai sensi e per gli effetti della normativa fiscale e dei principi contabili in generale ed, in particolare, del T.U.I.R., il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art. 15.

Articolo 22 - Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono co-stituiti da :

le entrate delle quote associative determinate annualmente e dai contributi degli associati a qualsiasi titolo erogati sia in forma ordinaria che straordinaria determinati dal Consiglio Direttivo;

i contributi erogabili per Legge e quelli volontari, le sovvenzioni, le liberalità e le donazioni di beni mobili e/o immobili che l’Associazione dovesse acquistare e/o ricevere dagli associati, da al-tri soggetti privati, Enti Pubblici, da altre Associazioni siano esse di Diritto Italiano che Estero, in ragione ed in funzione dello svolgi-mento delle propria attività;

le eventuali entrate economiche e commerciali connesse e/o compatibili per perseguire le finalità associative;

le eventuali sovvenzioni del CONI e/o di qualsiasi Ente di Promozio-ne Sportiva;

i premi, i trofei ed i riconoscimenti vinti o ricevuti a titolo di parteci-pazione a gare, tornei, manifestazioni e/o eventi sportivi e/o socio-culturali;

Articolo 24 – Libri sociali.

L’Associazione deve documentare la propria attività a mezzo tenuta di Libri Sociali e del Libro Cassa. I Libri Sociali sono individuati in:

a) Il libro degli Associati;

b) Il libro dei Verbali delle Assemblee;

c) Il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Questi Libri sono detenuti ed aggiornati dal Segretario che ha anche l’onere della loro custodia. Il Segretario ed il Presidente, ex. D.Lgs. 196/03, sono responsabili per la tutela dei dati personali degli associati ed insieme sono garanti del DPS interno e di tutta la documentazione diversa da quella contabile. Parimenti il Libro Cassa è detenuto ed aggiornato dal Tesoriere che ne è responsabile e deve documentare in modo corretto e veritiero le Entrate e le Uscite contabili.

Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede dell’Associazione, devono essere tenuti a disposizione degli Associati per la consultazione gravando sul richiedente le eventuali spese per estrarne copia.

Articolo 25 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole eventualmente previste nei Regolamenti e negli Statuti  delle F.S.N. e D.S.A. o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza.

Articolo 26 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Atteso lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, l’Assemblea Straordinaria, nella sessione deliberativa, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, se dal caso anche esterni all’Associazione, indicandoli con la maggioranza di cui sopra. Il patrimonio finanziario ed i beni residuanti dalla liquidazione resasi necessaria per coprire passività, spese e rimborsi, saranno devoluti ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 – cm 190 – L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli Statuti delle F.S.N. e D.S.A. o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.


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